Art. 1.
(Princìpi).

      1. Il sistema educativo di istruzione statale:

          a) si ispira a princìpi di pluralismo e di laicità;

          b) è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino e della cittadina, all'acquisizione di conoscenze e competenze utili anche per l'inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e ciascuna, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo;

          c) concorre altresì a rimuovere gli ostacoli, di ordine economico, sociale, culturale e di genere, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e delle cittadine;

          d) garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale ausiliario-tecnico-amministrativo, genitori e studenti.